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Articolo 726 Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'art. 167. CAPO II Rogatorie all'estero
Stampa Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera - Art. 726 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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