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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 730
 
 
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Articolo 730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal Codice Penale
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione (685), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12 comma 2 c.p. 2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p., promuove il relativo procedimento con richiesta alla Corte di Appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 3. La richiesta alla Corte di Appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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