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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 732
 
 
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Articolo 732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla Corte di Appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione (685).
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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