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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 734
 
 
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Articolo 734 Deliberazione della Corte di Appello
1. La Corte di Appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. 2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte di Appello e dell'interessato.
Stampa Deliberazione della Corte di Appello - Art. 734 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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