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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 735
 
 
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Articolo 735 bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
1. La Corte di Appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. 2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non e stabilita nella sentenza straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli art. 133, 133 bis e 133 ter c.p. 3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. 4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma dei Codice Penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. 5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato. 6. Quando la Corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca (c.p 240), questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento. 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'art. 735, comma 2.
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