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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 739
 
 
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Articolo 739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato nÈ sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (649).
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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