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Articolo 74 Legittimazione all'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. puņ essere esercitata nel processo penale (76; 10 min.) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato (60) e del responsabile civile (83 s.).
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