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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 740
 
 
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Articolo 740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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