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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 741
 
 
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Articolo 741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'art. 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno. 2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla Corte di Appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli artt. 733 e 734.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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