Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 743
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

Articolo 743 Deliberazione della Corte di Appello
1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinchÈ promuova il procedimento davanti alla Corte di appello. 2. La Corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'art. 127. 3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero. 4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale presso la Corte di Appello e dell'interessato.
Stampa Deliberazione della Corte di Appello - Art. 743 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.