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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 11 > Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere > Art. 745
 
 
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Articolo 745 Richiesta di misure cautelari all'estero
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro di Grazia e Giustizia ne richiede la custodia cautelare (284-286). 2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca (240 c.p.), il Ministro ha facoltà di richiedere il sequestro. 2 bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonchÈ di richiedere il loro sequestro .
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Estradizione | Titolo III: Rogatorie internazionali | Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere |

   
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