Legge on line
  Legge on Line
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
Motore di ricerca giuridico
Leggi e codici
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
News
Giochi gratis

#titolo#

Articolo 75 Codice di procedura penale Rapporti tra azione civile e azione penale.
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Rapporti tra azione civile e azione penale. - Art.  Codice di procedura penale Stampa

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.