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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria > Art. 76
 
 
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Articolo 76 Costituzione di parte civile
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata (74), anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile . 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (441-2, 444-2)
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Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
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