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Articolo 78 Formalità della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione (110) del difensore. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata (152) a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. La procura conferita nelle forme previste dall'art. 100, comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
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