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| Articolo 80 |
Richiesta di esclusione della parte civile |
| 1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare (416 s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491).
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta è proposta oralmente a norma dell'art. 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484.
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