Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria > Art. 80
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 80 Richiesta di esclusione della parte civile
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare (416 s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491). 3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta è proposta oralmente a norma dell'art. 491 comma 1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484.
Stampa Richiesta di esclusione della parte civile - Art. 80 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.