Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria > Art. 81
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 81 Esclusione di ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l'esclusione di ufficio con ordinanza (444-2) 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare (420).
Stampa Esclusione di ufficio della parte civile - Art. 81 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.