Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria > Art. 82
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 82 Revoca della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile (76, 78) puņ essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puņ conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puņ essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Stampa Revoca della costituzione di parte civile - Art. 82 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.