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Articolo 84 Costituzione del responsabile civile
1. Chi è citato come responsabile civile (83) può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione (110) del difensore. 3. La procura conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (83-6).
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