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Articolo 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonchÈ dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. 2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654. 3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
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