| Articolo 87 |
Esclusione di ufficio del responsabile civile |
| 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza
preliminare.
3. L'esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).
|
|