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Articolo 88 Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2. L'esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87) non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile č stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puņ esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto . 3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.
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