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Articolo 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la disposizione dell'art. 87 comma 3.
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