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Articolo 92 Consenso della persona offesa
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. 3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente nÈ allo stesso nÈ ad altro ente o associazione.
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Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
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