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Articolo 93 Intervento degli enti o delle associazioni
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b) l'indicazione del procedimento c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (100, 101); d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; e) la sottoscrizione (110) del difensore. 2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1. 3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione. 4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
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