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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo VI: Persona offesa dal reato > Art. 94
 
 
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Articolo 94 Termine per l'intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 (491).
Stampa Termine per l'intervento - Art. 94 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
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