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Articolo 96 Difensore di fiducia
1. L'imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (655-2; 24-26, 38 att.) . 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.). 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finchÈ la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.
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