| Articolo 97 |
Difensore di ufficio |
| 1. L'imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (655-4; 38 att.) .
2. Il Consiglio dell'Ordine forense, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori (29 att.; 1 min.; 15 att. min.) e, d'intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso (65 att.) dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2 (26-2, 27-31 att.).
4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile (262 30-2 att.) per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 (108).
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (30-3 att.).
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducÌa.
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