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Codice di procedura penale Libro 1: I soggetti
Titolo III: Polizia giudiziaria
Stampa Polizia giudiziaria - Codice di procedura penale - Libro 1 Titolo III Stampa

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326). 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378). 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (58, 59): a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.); c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347).

Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchÈ gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3): a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria
1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56); la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.). 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria .

Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6. .). 2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.). 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.



Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |


 

   
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