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Codice di procedura penale Libro 8: Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo II: Indagini preliminari
Stampa Indagini preliminari - Codice di procedura penale - Libro 8 Titolo II Stampa

Art. 551 Incidente probatorio
1. Nel corso delle indagini preliminari (526 sg.), il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall'artic. 392. 2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'artic. 555 (disp. di att 155.). 3. La persona offesa (90) può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell'articolo 394.

Art. 552 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice, nel termine previsto dall'art. 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini alla persona offesa (90) e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova. 2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

Art. 553 Termini di durata delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'art. 405 commi 2, 3 e 4. 2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.

Art. 554 Chiusura delle indagini preliminari
1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione (408, 411, 415) o di decreto penale di condanna (459, 565) ovvero emette decreto di citazione a giudizio (555). 2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione (disp. di att 156.), restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 ss. L'ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la Corte di Appello (disp. di att 158.). Si applicano le disposizioni dell'articolo 412 . 3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 553 comma 1. 4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.



Titolo I: Disposizione generale | Titolo II: Indagini preliminari | Titolo III: Atti introduttivi del giudizio | Titolo IV: Definizione del procedimento |


 

   
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