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Codice di procedura penale Libro 6: Procedimenti speciali
Titolo I: Giudizio abbreviato
Stampa Giudizio abbreviato - Codice di procedura penale - Libro 6 Titolo I Stampa

Art. 438 Presupposti del giudizio abbreviato
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, Fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 ". (modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96)

Art. 441 Svolgimento del giudizio abbreviato
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3. 5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423. 6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4 ". (modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96)

Art. 442 Decisione
1-bis. Ai finì della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza ";

Art. 443 Limiti all'appello
l. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula a) le sentenze di proscioglimento (529 s.), quando l'appello tende a ottenere una diversa formula; b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive . 3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna (533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.



Titolo I: Giudizio abbreviato | Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti | Titolo III: Giudizio direttissimo | Titolo IV: Giudizio immediato | Titolo V: Procedimento per decreto |


 

   
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