Art. 90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (33 att.).
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (3074 c.p.).
Art. 91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.) .
Art. 92 Consenso della persona offesa
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente nÈ allo stesso nÈ ad altro ente o associazione.
Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (100, 101);
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione (110) del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94 Termine per l'intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 (491).
Art. 95 Provvedimenti del giudice
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale (405), Sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'art. 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
Art. 96 Difensore di fiducia
1. L'imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (655-2; 24-26, 38 att.) .
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.).
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finchÈ la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.
Art. 97 Difensore di ufficio
1. L'imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (655-4; 38 att.) .
2. Il Consiglio dell'Ordine forense, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori (29 att.; 1 min.; 15 att. min.) e, d'intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'imputato ne è privo, danno avviso (65 att.) dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2 (26-2, 27-31 att.).
4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile (262 30-2 att.) per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 (108).
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (30-3 att.).
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducÌa.
Art. 98 Patrocinio dei non abbienti
1. L'imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il danneggiato che intende costituirsi parte civile (76) e il responsabile civile (83 s.) possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (225-2, 613-5), secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.) .
Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo (46, 141, 419-5, 438, 446, 571, 589).
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100 Difensore delle altre parti private
1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un difensore (24 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.).
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o (83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). In tali casi l'autografia della sottoscrizione (110) della parte è certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (154-4; 65 att .) .
Art. 101 Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.).
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'art. 93 si applicano le disposizioni dell'art. 100.
Art. 102 Sostituto del difensore
1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto (97-4; 3 att.).
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.).
Art. 103 Garanzie di libertà del difensore
1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori (96, 97) sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate (244, 247).
2. Presso i difensori e i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si può procedere a sequestro (252, 253, 354) di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchÈ il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nÈ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza (353) tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191).
Art. 104 Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura (293; 36 att.).
2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice (390).
Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97).
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità.
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato (100), della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 (101) non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.
Art. 106 Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purchÈ le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'art. 97.
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finchÈ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108 Termine per la difesa
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono (105-107), al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
|