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Art. 2606 cc Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti). Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2607 cc Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti 2725).

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2608 cc Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2609 cc Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso (1726).

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2604 cc Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2603 cc Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725). Esso deve indicare: l'oggetto e la durata del consorzio; la sede dell'ufficio eventualmente costituito; gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; i casi di recesso e di esclusione; le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti).

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2596 cc Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto (2725). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni (2125, 2557). Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio (att. 222).

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2597 cc Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (1679) ha l'obbligo di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2598 cc Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2602 cc Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223). Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2610 cc Trasferimento dell'azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2614 cc Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2621 cc False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (2640): i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime; gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti (2433, 2632); gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi: in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma; ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili; ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Codice civile Libro 5 Titolo Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 2622 cc Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni. Il delitto è punibile su querela della società.

Codice civile Libro 5 Titolo Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 2624 cc Prestiti e garanzie della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Codice civile Libro 5 Titolo Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 2628 cc Manovre fraudolente sui titoli della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 600.000 (2640).

Codice civile Libro 5 Titolo Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 2620 cc Estensione delle norme di controllo alle società
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602. L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618 (att. 111).

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2619 cc Controllo sull'attività del consorzio
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa (att. 111). Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e stato costituito l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e seguenti, att. 108) ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2615 cc ter Società consortili
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt. 2621, n. 1), e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Codice civile Libro 5 Titolo Della disciplina della concorrenza e dei consorzi

Art. 2615 cc ter Società consortili
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt. 2621, n. 1), e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

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