Legge on Line
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Alberghi
Giochi gratis

 

531 corrispondenze trovate per il termine comma 3 Pagina 1 di 27 | Pag. 1 | Pag. 2 | Pag. 3 | Pag. 4 | Pag. 5 | Pag. 6 | Pag. 7 | Pag. 8 | Pag. 9 | Pag. 10 | Pag. 11 | Pag. 12 | Pag. 13 | Pag. 14 | Pag. 15 | Pag. 16 | Pag. 17 | Pag. 18 | Pag. 19 | Pag. 20 | Pag. 21 | Pag. 22 | Pag. 23 | Pag. 24 | Pag. 25 | Pag. 26 | Pag. 27


Art. 1932 cc Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899 secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339, 1419).

Codice civile Libro 4 Titolo Dei singoli contratti

Art. 457 cpp Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall'art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art. 431, al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.

Codice di procedura penale Libro 6 Titolo Giudizio immediato

Art. 2169 cc Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.

Codice civile Libro 5 Titolo Del lavoro nell'impresa

Art. 507 cpp Ammissione di nuove prove
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190) l'assunzione di nuovi mezzi di prove (disp. di att 151). 1.bis Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche dell’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Codice di procedura penale Libro 7 Titolo Dibattimento

Art. 291 cpc Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 21 cpp Incompetenza
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 23 comma 2. 2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare (424) o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. 3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Codice di procedura penale Libro 1 Titolo Il giudice

Art. 442 cpp Decisione
1-bis. Ai finì della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza ";

Codice di procedura penale Libro 6 Titolo Giudizio abbreviato

Art. 722 cpp Custodia cautelare all'estero
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304 comma 4.

Codice di procedura penale Libro 11 Titolo Estradizione

Art. 114 cp Circostanze attenuanti
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1) . (1) Comma cosi' modificato dall'art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

Codice penale Libro 1 Titolo Del reo e della persona offesa dal reato

Art. 838 cpc Impugnazione
All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dell'arbitrato

Art. 2452 cc Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310 (2625). I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.

Codice civile Libro 5 Titolo Delle società

Art. 180 cpc Udienza di prima comparizione e forma della trattazione °
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comme, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma (1). La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (1). Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (°) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (1) L'originario primo comma è stato sostituito con gli attuali primo e secondo comma dall'art. 4, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 271 cpc Costituzione del terzo chiamato
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269. Articolo così sostituito dall'art. 30, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1997, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del presente codice.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Del procedimento davanti al tribunale

Art. 677 cpc Esecuzione del sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma. L'articolo 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1). Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.

Codice di procedura civile Libro 4 Titolo Dei procedimenti sommari

Art. 957 cc Disposizioni inderogabili
L'enfiteusi, salvo che il Titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente). Il Titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Codice civile Libro 3 Titolo Dell'enfiteusi

Art. 552 cpp Provvedimenti del giudice
1. Il giudice, nel termine previsto dall'art. 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini alla persona offesa (90) e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova. 2. Quando per l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

Codice di procedura penale Libro 8 Titolo Indagini preliminari

Art. 2632 cc Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono: nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto; di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.

Codice civile Libro 5 Titolo Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Art. 363 cpp Interrogatorio di persona imputata a un procedimento connesso
1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'art. 210 commi 2, 3 e 4. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. 6).

Codice di procedura penale Libro 5 Titolo Attività del pubblico ministero

Art. 418 cpc Notificazione della domanda riconvenzionale
Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni. Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e' stato pronunciato. Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 545 cpp Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del Collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (475, 488).

Codice di procedura penale Libro 7 Titolo Sentenza



Pagina 1 di 27 | Pag. 1 | Pag. 2 | Pag. 3 | Pag. 4 | Pag. 5 | Pag. 6 | Pag. 7 | Pag. 8 | Pag. 9 | Pag. 10 | Pag. 11 | Pag. 12 | Pag. 13 | Pag. 14 | Pag. 15 | Pag. 16 | Pag. 17 | Pag. 18 | Pag. 19 | Pag. 20 | Pag. 21 | Pag. 22 | Pag. 23 | Pag. 24 | Pag. 25 | Pag. 26 | Pag. 27

 

 
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.