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Art. 2853 cc Richieste contemporanee d'iscrizione Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2852 cc Grado dell'ipoteca L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2851 cc Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2854 cc Ipoteche iscritte nello stesso grado I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2855 cc Estensione degli effetti dell'iscrizione L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della vendita att. 2411.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2858 cc Facoltà del terzo acquirente Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2857 cc Limiti della surrogazione La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2856 cc Surrogazione del creditore perdente Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari (2770 e seguenti).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2850 cc Formalità per la rinnovazione Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2848 cc Nuova iscrizione dell'ipoteca Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2840 cc Certificato dell'iscrizione Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2839 cc Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
gli interessi e le annualità che il credito produce;
il tempo della esigibilità;
la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2838 cc Somma per cui l'iscrizione è eseguita Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2841 cc Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2842 cc Variazione del domicilio eletto E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2845 cc Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2844 cc Azioni e notificazioni Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2843 cc Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote (l'inciso "o costituzione in dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché per sequestro (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc. Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2859 cc Eccezioni opponibili dal terzo acquirente Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Codice civile Libro 6 Titolo Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale Art. 2860 cc Capacità per il rilascio Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità di alienare.
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