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Art. 59 cpp Subordinazione della polizia giudiziaria 1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6. .).
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.).
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
Codice di procedura penale Libro 1 Titolo Polizia giudiziaria Art. 590 cpp Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento (disp. di att 165.; 15 ).
Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Disposizioni generali Art. 554 cpp Chiusura delle indagini preliminari 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione (408, 411, 415) o di decreto penale di condanna (459, 565) ovvero emette decreto di citazione a giudizio (555).
2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione (disp. di att 156.), restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 555 ss. L'ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la Corte di Appello (disp. di att 158.). Si applicano le disposizioni dell'articolo 412 .
3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 553 comma 1.
4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.
Codice di procedura penale Libro 8 Titolo Indagini preliminari Art. 623 cpp Annullamento con rinvio 1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (disp. di att 173.);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini (disp. di att 175.);
d) ) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Ricorso per cassazione Art. 584 cpp Notificazione della impugnazione 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice (disp. di att 166.) ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Disposizioni generali Art. 618 cpp Decisioni delle sezioni unite 1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite (disp. di att.172).
Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Ricorso per cassazione Art. 279 cpp Giudice competente 1. Sull'applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonchÈ sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede (disp. di att 91.). Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
Codice di procedura penale Libro 4 Titolo Misure cautelari personali Art. 660 cpp Esecuzione delle pene pecuniarie 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att.).181
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato (disp. di att 182.) e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (534). Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133 ter c.p., se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.
4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Codice di procedura penale Libro 10 Titolo Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali Art. 673 cpp Revoca della sentenza per abolizione del reato 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (disp. di att 193.).
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (425) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
Codice di procedura penale Libro 10 Titolo Attribuzioni degli organi giurisdizionali Art. 610 cpp Atti preliminari 1. Il presidente della Corte di Cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (legge sull'ord. giud 7 ter.).
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite (disp. di att 170.) quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in Camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi ana speditezza della decisione.
4. La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza (disp. di att 169), la Cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio. In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.
Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Ricorso per cassazione Art. 467 cpp Atti urgenti 1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240 bis disp di att..).
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Codice di procedura penale Libro 7 Titolo Atti preliminari al dibattimento Art. 691 cpp Anticipazione delle spese 1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti .
2. Al recupero de ne spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti (disp. di att 181, 199, 200).
Codice di procedura penale Libro 10 Titolo Spese Art. 245 cpp Ispezione personale 1. Prima di procedere all'ispezione personale (Cost 13. C.p.p..354) l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchÈ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 (364).
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (disp. di att 79.).
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
Codice di procedura penale Libro 3 Titolo Mezzi di ricerca della prova Art. 507 cpp Ammissione di nuove prove 1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio (190) l'assunzione di nuovi mezzi di prove (disp. di att 151).
1.bis Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche dell’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
Codice di procedura penale Libro 7 Titolo Dibattimento Art. 465 cpp Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta (disp. di att 143.).
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Codice di procedura penale Libro 7 Titolo Atti preliminari al dibattimento Art. 617 cpp Motivazione e deposito 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado (544), in quanto applicabili (173 att.).
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità (disp. di att 174.).
Codice di procedura penale Libro 9 Titolo Ricorso per cassazione Art. 555 cpp Decreto di citazione a giudizio 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè‚ le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa (90), qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza (. c.p 199 sg.), con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè‚ del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia (487);
e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti (disp. di att 159), l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato (560-562) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione (disp. di att 141.);
f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo (178-180) se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c), d), f).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
Codice di procedura penale Libro 8 Titolo Atti introduttivi del giudizio Art. 551 cpp Incidente probatorio 1. Nel corso delle indagini preliminari (526 sg.), il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall'artic. 392.
2. Il giudice dispone l'incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'artic. 555 (disp. di att 155.).
3. La persona offesa (90) può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell'articolo 394.
Codice di procedura penale Libro 8 Titolo Indagini preliminari Art. 508 cpp Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento 1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento (disp. di att 152.). Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende (477) il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'art. 501.
Codice di procedura penale Libro 7 Titolo Dibattimento Art. 683 cpp Riabilitazione 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione (c.p 178, 179), anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca (180 c.p.), qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato (disp. di att 193 ).
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 c p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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