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4 corrispondenze trovate per il termine formula procura speciale Pagina 1 di 1 | Pag. 1


Art. 420 cpc Udienza di discussione della causa
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa autorizzazione del giudice. Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione. Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le udienze di mero rinvio sono vietate. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Codice di procedura civile Libro 2 Titolo Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 438 cpp Presupposti del giudizio abbreviato
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, Fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 ". (modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96)

Codice di procedura penale Libro 6 Titolo Giudizio abbreviato

Art. 419 cpp Atti introdutttvi
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa (90, 91), della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. 2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti (131 att.). 3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio . 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile (83 s.) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). 5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato (453) con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato (90, 91) a cura dell'imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato (456). 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità (178-181).

Codice di procedura penale Libro 5 Titolo Udienza preliminare

Art. 445 cpp Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (539) nÈ l'applicazione di pene accessorie (c.p 19.) e di misure di sicurezza (c.p 215 sg..), fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 c.p. . Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento (524), la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (6892), la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato è estinto (136, 137 att.) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. CIRCOLARE del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998 n. 4. LEGGE N. 16/92. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI. CAUSA ESTINTIVA EX ART. 445 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998, n. 286 ) Ai prefetti della Repubblica e, p. c.: Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione siciliana Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990 come modificata dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilità di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. In particolare È stato chiesto di conoscere quali siano le modalità operative della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale, e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità. Dopo aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di "patteggiamento" l'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza È equiparata ad una pronuncia di condanna. Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilità. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), È più ampio di quello previsto dalla riabilitazione. Siccome per la sentenza di patteggiamento È previsto ex lege un effetto estintivo - connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute medio tempore pronunce ostative. In tal senso si È pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell'incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, È sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale. Il mero decorso del tempo determina quindi ipso jure la cessazione dell'efficacia impeditiva dell'eleggibilità conseguente alla sentenza di patteggiamento. Si deve altresì osservare che per quanto concerne le modalità operative in ordine alla causa estintiva in argomento non È necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge. Peraltro, l'effetto estintivo previsto ex lege È subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che puo' essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma dell'art. 688 del codice di procedura penale, del relativo certificato penale. 446 Richiesta di applicazione della pena e consenso " 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma I ";* 2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale(122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3. 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato* 5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. 6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Codice di procedura penale Libro 6 Titolo Applicazione della pena su richiesta delle parti



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